Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2010 rispetto all'anno 2009 è risultata pari a + 1,6%.
Pertanto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito che i valori dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW di cui all'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell'Autorità n. 280/07, aggiornati per l'anno 2011 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:

  • fino a 500.000 kWh annui, 103,4 €/MWh;
  • da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 87,2 €/MWh;
  • da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 76,2 €/MWh.


Poiché il Consiglio di Stato, con decisione n.1444/10, confermando la sentenza del Tar Lombardia n.4209/09, ha annullato la deliberazione ARG/elt 109/08, l'AEEG, con deliberazione ARG/elt 76/10, in ottemperanza alla predetta decisione, ha avviato un procedimento finalizzato alla rideterminazione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati dalla fonte idrica a partire dall'anno 2008.
Nell'attesa della conclusione del predetto procedimento, l'AEEG ha stabilito l'applicazione dei prezzi minimi garantiti inizialmente definiti dalla deliberazione n. 280/07 così come sopra aggiornati.


fonte: Autorità per l'energia elettrica e il gas