Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Agosto 2010, n.197, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (da adesso in poi, Decreto 2010) che stabilisce la disciplina delle tariffe incentivanti da riconoscere all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.

Il decreto del 19 febbraio 2007 (da adesso in poi, Decreto 2007) continuerà ad applicarsi, tenendo conto delle modifiche previste dal Decreto 2010, agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2010 e -alle condizioni indicate dalla legge 129/2010- agli impianti fotovoltaici realizzati entro il 31 dicembre 2010 che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Il Decreto 2010 prevede che possano beneficiare delle nuove tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengono ad una delle seguenti 4 categorie:

  • Impianti solari fotovoltaici;
  • Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • Impianti a concentrazione;
  • Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.


Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile: 3000MW per gli impianti solari fotovoltaici, 300MW per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e 200MW per gli impianti a concentrazione.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, con successivo provvedimento il Ministro dello Sviluppo Economico definirà le tariffe incentivanti spettanti e il tetto massimo di potenza incentivabile.

Il GSE provvederà a comunicare sul proprio sito internet la data di raggiungimento di tali limiti. Raggiunto il tetto massimo di potenza incentivabile, hanno diritto alle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio entro i 14 mesi (24 mesi se il soggetto responsabile è un ente pubblico) successivi alla data di raggiungimento del tetto massimo.


IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste per l'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici:

  • le persone fisiche;
  • le persone giuridiche;
  • i soggetti pubblici;
  • i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.


Per beneficiare delle tariffe incentivanti, gli impianti solari fotovoltaici dovranno: essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, avere una potenza nominale non inferiore a 1 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.

Le tariffe incentivanti sono diversificate in base alla potenza e alla tipologia d'impianto, così come nel Decreto 2007.

Una delle novità rispetto al Decreto 2007 è che gli impianti solari fotovoltaici sono ora classificati, ai fini dell'incentivazione, soltanto in due tipologie:

  1. Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici;
  2. Altri impianti fotovoltaici.


L'energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante riportata nelle tabelle seguenti:

  • Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011
Intervallo di potenza Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
[kW] [€/kWh] [€/kWh]
1≤P≤3 0,402 0,362
3<P≤20 0,377 0,339
20<P≤200 0,358 0,321
200<P≤1000 0,355 0,314
1000<P≤5000 0,351 0,313
P>5000 0,333 0,297
  • Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011
Intervallo di potenza Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
[kW] [€/kWh] [€/kWh]
1≤P≤3 0,391 0,347
3<P≤20 0,360 0,322
20<P≤200 0,341 0,309
200<P≤1000 0,335 0,303
1000<P≤5000 0,327 0,289
P>5000 0,311 0,275
  • Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011
Intervallo di potenza Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
[kW] [€/kWh] €/kWh]
1≤P≤3 0,380 0,333
3<P≤20 0,342 0,304
20<P≤200 0,323 0,285
200<P≤1000 0,314 0,266
1000<P≤5000 0,302 0,264
P>5000 0,287 0,251

 

Per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e 2013, le tariffe previste sono quelle della terza tabella, decurtate del 6% annuo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, saranno aggiornate le tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013.

In assenza del predetto decreto, si applicherà la predetta decurtazione del 6% per ciascuno degli anni successivi al 2013.

Così come, nel Decreto 2007, le tariffe incentivanti sono riconosciute per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, e sono costanti in moneta per tutto il periodo di incentivazione.

Per impianti solari fotovoltaici montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applicherà una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe previste per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e "altri impianti fotovoltaici".

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative è un impianto solare fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative:

  • le persone fisiche;
  • le persone giuridiche;
  • i soggetti pubblici;
  • i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

Le modalità per poter classificare un impianto solare fotovoltaico in questa categoria saranno indicate in una guida da realizzarsi a cura del GSE entro il 1° gennaio 2011.

Per beneficiare delle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative dovranno: essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010.

L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante riportata in tabella:

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [€/kWh]
1≤P≤20 0,44
20<P≤200 0,40
P>200 0,37


Per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e 2013, le tariffe sono decurtate del 2% annuo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, saranno aggiornate le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. In assenza del predetto decreto, si applicherà la predetta decurtazione del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2013.

Le tariffe incentivanti sono riconosciute per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, e sono costanti in moneta per tutto il periodo di incentivazione.


IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste per gli impianti a concentrazione:

  • le persone giuridiche;
  • i soggetti pubblici.


Per beneficiare delle tariffe incentivanti, gli impianti a concentrazione dovranno: essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 25/08/2010 (data di entrata in vigore del Decreto 2010).

L'energia elettrica prodotta dagli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011 ha diritto alla tariffa incentivante riportata in tabella:

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [€/kWh]
1≤P≤200 0,37
200<P≤1000 0,32
P>1000 0,28


Per gli impianti che entreranno in esercizio in esercizio nel 2012 e 2013, le tariffe sono decurtate del 2% annuo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, saranno aggiornate le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. In assenza del predetto decreto, si applica la predetta decurtazione del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2013.

Le tariffe incentivanti sono riconosciute per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, e sono costanti in moneta per tutto il periodo di incentivazione.


IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Si tratta di impianti solari fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche, definite da un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di intesa con la Conferenza unificata.

Con il medesimo provvedimento verranno definite le tariffe incentivanti e le modalità di accesso per tali impianti.


PREMI

Anche il Decreto 2010 prevede la possibilità di ottenere maggiorazioni (premi) della tariffa incentivante riconosciuta, qualora gli impianti fotovoltaici siano abbinati ad un uso efficiente dell'energia. I premi sono previsti per gli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici e per gli impianti integrati con caratteristiche innovative che operano in regime di scambio sul posto.

Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita a seguito di interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio dell'edificio. Il risparmio energetico minimo per accedere al premio continua ad essere pari al 10%, però adesso non verrà più calcolato utilizzando l’indice di prestazione energetica dell'edificio, bensì dovrà essere conseguito su entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio. L’entità della maggiorazione non può, in nessun caso, eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Anche per gli edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del Decreto 2010, si potrà ottenere il premio del 30%, a condizione però che le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell'involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi stabiliti dal DPR 59/09.


PREMIO PER SOGGETTI CON PROFILO DI SCAMBIO PREVEDIBILE

Il Decreto 2010 prevede un incremento delle tariffe incentivanti pari al 20% per impianti solari fotovoltaici caratterizzati da un profilo di scambio con la rete elettrica prevedibile (vedi articolo 2, comma 1, lettera q) del Decreto 2010).


ALTRI PREMI

La tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto solare fotovoltaico è incrementata del:

  • + 5% per impianti non installati su edifici che verranno realizzati in zone classificate, alla data di entrata in vigore del Decreto 2010, come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati;
  • +5% per impianti fotovoltaici realizzati su edifici, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei quali i Comuni ne siano soggetti responsabili;
  • + 10% per impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.

 

CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI

Le tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici :

  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;
  • contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edifico scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di Enti locali o di Regioni e Provincie;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui ai punti precedenti ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto 2010;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da Enti locali o Regioni e Province autonome.

 

AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI

Anche nel Decreto 2010 sono previsti alcuni vantaggi nel caso in cui i soggetti responsabili dell’impianto fotovoltaico siano soggetti pubblici:

  • la tariffa incentivante riconosciuta viene incrementata del 5% per gli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici e operanti in regime di scambio sul posto se realizzati da Comuni con meno di 5000 abitanti;
  • gli impianti solari fotovoltaici, operanti in regime di scambio sul posto, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici. La stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del Decreto 2010;
  • gli impianti realizzati su edifici pubblici (ad es. scuole o strutture sanitarie) hanno la possibilità di cumulare la tariffa incentivante con altri contributi in conto capitale ottenuti per lo stesso impianto nella misura massima del 60% del costo dell'investimento;
  • sono ammessi all’incentivazione gli impianti entrati in servizio entro 24 mesi dalla data di raggiungimento dei limiti di potenza stabiliti per ogni categoria.