A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"), quale normativa risulta applicabile ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20kW?

Il suddetto DM, per effetto del comma 2 dell'articolo 21, dispone l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 5 del DM 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e, per effetto del comma 1 dell'articolo 21, introduce nuove disposizioni sul regime di autorizzazione.
Queste nuove disposizioni, però, riguardano solo gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici.

Altre disposizioni sul regime di autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici sono quelle introdotte dal:

  • comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.115 del 2008 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE");
  • comma 2, lettera d), dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").


Tuttavia, entrambe le disposizioni si riferiscono agli impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati sugli edifici.

E allora, per gli impianti fotovoltaici a terra, quale disciplina autorizzativa bisogna applicare?

Poiché, come abbiamo già detto, è stato abrogato il comma 7 dell'articolo 5 del DM 19 febbraio 2007 e non sono vigenti disposizioni sul regime autorizzatorio oltre a quelle già elencate, gli impianti fotovoltaici a terra sono, allora, soggetti ad autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 5 del predetto articolo 12 prevede, però, che per gli impianti fotovoltaici per la cui installazione non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione non si dia luogo al procedimento unico e, se la capacità di generazione è inferiore a 20 kW, si applichi la disciplina della denuncia di inizio attività.
Quindi, tutti gli impianti fotovoltaici a terra sono soggetti ad autorizzazione unica, ma, se non è richiesta alcuna autorizzazione alla loro installazione, non si applica detta disciplina e, se la capacità di generazione è inferiore a 20kW, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.

E per quelli con capacità di generazione superiore a 20 kW?

Il dispositivo esclude l'applicazione della disciplina dell'autorizzazione unica ma non chiarisce quale dispositivo autorizzatorio applicare.

A tal proposito, è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con una nota esplicativa, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti in materia presentate sia da parte di enti locali che di operatori del settore.
Con questa nota, il Ministero chiarisce che per i predetti impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW si applica la disciplina adottata dalla Regione dove è localizzato l'impianto fotovoltaico, disciplina che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovrà adeguarsi al Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili") entro il 31 dicembre 2010.

In conclusione: tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW sono soggetti ad autorizzazione unica, ma, se per la loro installazione non è richiesta alcuna autorizzazione, si applica la disciplina della Regione dove è localizzato l'impianto fotovoltaico.


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