Quale soggetto è abilitato a redigere la certificazione energetica degli edifici?

L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, stabilisce che " i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici [...]" debbano essere definiti mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo (8-10-2005).
Allo stato attuale, però, il predetto DPR non è stato ancora emanato.

L'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, stabilisce che in attesa dell'emanazione e dell'entrata in vigore del suddetto DPR si applichi quanto riportato al paragrafo 2 dell'allegato III al predetto decreto legislativo in tutte le Regioni e Provincie autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali.
Le Regioni e le Province autonome, invece, che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE devono adottare misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti del predetto allegato III.

Ma cosa stabilisce il paragrafo 2 dell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115?

Il paragrafo 2 dell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, stabilisce che è abilitato all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi è riconosciuto come Soggetto certificatore, il tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
Qualora il tecnico non fosse competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo così costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza (per intenderci, l'attestato sarà redatto e firmato da due tecnici abilitati, ognuno per la propria parte di competenza).
Il dispositivo stabilisce, inoltre, che sono considerati tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici anche altri soggetti (diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini) in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di un apposito esame finale .

Per quanto concerne l'indipendenza ed imparzialità di giudizio dei Soggetti certificatori, il dispositivo stabilisce che i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, devono dichiarare:

  • nel  caso  di  certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il  non coinvolgimento diretto o indiretto nel  processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
  • nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché  rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza é da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

Infine, per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, il dispositivo stabilisce che l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.