A seguito dell'entrata in vigore del:

  • Decreto ministeriale 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
  • Dm sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  • Decreto legislativo 8 marzo 2011, n.28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
  • Decreto interministeriale 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici";

è cambiata la tipologia di tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici installati su manufatti adibiti a serra, nonché l'iter autorizzativo per i medesimi impianti.

 

TARIFFA INCENTIVANTE

Ai sensi del Decreto interministeriale 5 maggio 2011(di seguito: Decreto), la "serra fotovoltaica" è un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura in cui i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti. Inoltre, presenta le seguenti caratteristiche:

  1. il manufatto è praticabile in tutta la sua estensione;
  2. la struttura del manufatto, in metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile;
  3. l'altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 metri;
  4. i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti se la loro eventuale rimozione compromette la funzione della serra stessa;
  5. il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non è superiore al 50%;


Il paragrafo 2 dell'allegato 2 al Decreto, così come già precedentemente fatto dal Decreto ministeriale 6 agosto 2011, chiarisce che le serre non rientrano nella definizione di "edificio", per cui, ai sensi del Decreto, gli impianti fotovoltaici installati su manufatti adibiti a serra rientrano nella categoria "altri impianti fotovoltaici" (Titolo II). Tuttavia, l'articolo 14 del Decreto, recante "Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici", al comma 2 stabilisce che le serre fotovoltaiche hanno diritto ad una tariffa incentivante incrementata pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per gli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici".

Se l'impianto fotovoltaico entra in esercizio nei mesi di giugno, luglio e agosto 2011, le tariffe incentivanti riconosciute alle serre fotovoltaiche sono le seguenti:



Se l'impianto fotovoltaico entra in esercizio nei mesi da settembre a dicembre 2011, le tariffe incentivanti riconosciute alle serre fotovoltaiche sono le seguenti:



Infine, se l'impianto fotovoltaico entra in esercizio nel primo e secondo semestre 2012, le tariffe incentivanti riconosciute alle serre fotovoltaiche sono le seguenti:



A decorrere dal primo semestre 2013 la tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici è articolata in:

  • tariffa onnicomprensiva per l'energia elettrica prodotta e ceduta in rete (tariffa onnicomprensiva);
  • tariffa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata (tariffa autoconsumo).

Il comma 3 dell'articolo 12 del Decreto stabilisce che a decorrere dal 2013 il premio viene calcolato sulla tariffa autoconsumo ed applicato ad entrambe le tariffe (autoconsumo e onnicomprensiva). Quindi, a decorre dal 1° semestre 2013, alle serre fotovoltaiche viene riconosciuta una tariffa incentivante così articolata:

  • tariffa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per gli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici" (tariffa autoconsumo);
  • tariffa onnicomprensiva per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete pari a quella riconosciuta agli "altri impianti fotovoltaici" maggiorata del premio calcolato sulla tariffa autoconsumo (tariffa onnicomprensiva).

Le tariffe incentivanti riconosciute alle serre fotovoltaiche che entrano in esercizio nel 1° semestre 2013 sono allora:



Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla seguente tabella 5 e sono applicate alle tariffe incentivanti vigenti nel semestre precedente:



Le tariffe incentivanti di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte, rispetto a quanto previsto dalla precedente tabella 5, sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi imputabile agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio nel periodo di osservazione del semestre precedente. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel caso in cui risulti C>Co, sulla base della seguente formula:



dove:

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione del semestre precedente il semestre i;
Co = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dalla tabella 6;



Il GSE provvede a comunicare, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

La tariffa incentivante riconosciuta alle serre fotovoltaiche, poiché si configura come una tariffa incentivante incrementata, non può, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Decreto, beneficiare di altri incrementi, di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera u), del Decreto, le serre fotovoltaiche che verificano una delle seguenti condizioni rientrano nella categoria "piccoli impianti":

  • a) l'impianto fotovoltaico ha una potenza nominale non superiore a 200 kW ed opera in regime di scambio sul posto;
  • b) la serra fotovoltaica è realizzata su aree delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.

In tutti gli altri casi rientrano nella categoria "grandi impianti".


Le serre fotovoltaiche che verificano il precedente punto a) possono accedere alle tariffe incentivanti senza iscriversi al Registro per i grandi impianti. Tuttavia, se successivamente si rinuncia al servizio di scambio sul posto, il Soggetto responsabile decadrà dal diritto alle tariffe incentivanti a decorrere da tale rinuncia. Analogamente, le serre fotovoltaiche che verificano il precedente punto b) possono accedere alle tariffe incentivanti senza iscriversi al Registro per i grandi impianti, ma se successivamente, nel corso del periodo di incentivazione, decade la predetta condizione, il Soggetto responsabile decadrà dal diritto alle tariffe incentivanti.

Alla serra fotovoltaica è erogata la tariffa incentivante incrementata fintanto che il medesimo manufatto presenti le caratteristiche specificate in precedenza. Qualora almeno una delle suddette caratteristiche decada durante il periodo di erogazione della tariffa incentivante incrementata, il Soggetto responsabile decade dal diritto all'incremento e, qualora siano ancora rispettate le disposizioni del Decreto per l'accesso alle tariffe incentivanti, si vedrà erogata la tariffa incentivante riconosciuta agli "altri impianti fotovoltaici" per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. E' importante, però, che il medesimo Soggetto responsabile comunichi tempestivamente al GSE le avvenute variazioni poiché, qualora le predette variazioni fossero riscontrate dal medesimo GSE a seguito di un controllo, si avrebbe, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e dall'incremento, nonché la restituzione degli incentivi già percepiti e l'esclusione dagli incentivi per 10 anni dalla data di accertamento per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.


ITER AUTORIZZATIVO

Dal momento che i manufatti adibiti a serra non rientrano nella definizione di "edificio", il titolo abilitativo necessario per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico su un manufatto adibito a serra è:

  • Procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 8 marzo 2011, n.28, per potenze di generazione inferiore a 20 kWp;
  • Autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, per potenze di generazione maggiori o uguali a 20 kWp.

Tuttavia, le Regioni e le Province autonome possono estendere il ricorso alla Procedura abilitativa semplificata nonché prevedere il ricorso alla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, fermo restando il ricorso all'Autorizzazione unica nel caso in cui il Proponente non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.