Il 27 agosto 2012 entra in vigore il regime di sostegno per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della fonte solare tramite l'effetto fotovoltaico, introdotto dal Decreto 5 luglio 2012 (di seguito: Decreto) e noto come Quinto Conto

Energia. Tuttavia, a decorrere da tale data continua ad applicarsi il Quarto Conto Energia, introdotto dal Decreto interministeriale 5 maggio 2011, :

  • ai piccoli impianti, agli impianti integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione, così come definiti nel Decreto interministeriale 5 maggio 2011, che entrano in esercizio prima del 27 agosto 2012;
  • agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
  • ai grandi impianti, così come definiti nel Decreto interministeriale 5 maggio 2011, che risultano iscritti nei registri in posizione utile da rientrare nei limiti specifici di costo per il 2012 e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), del Decreto interministeriale 5 maggio 2011.

Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di 6,7 miliardi di euro. Detta data viene comunicata, sulla base degli elementi forniti dal GSE, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) con propria delibera e sul proprio portale web entro 3 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del GSE.

Entriamo nel dettaglio.

Il Quinto Conto Energia è un regime di sostegno in conto esercizio (conto energia): riconosce al Soggetto responsabile un corrispettivo (tariffa incentivante) per ogni chilowattora (kWh) della produzione netta dell'impianto ossia dell'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (produzione lorda dell'impianto) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna.

Questa tariffa incentivante è erogata al Soggetto responsabile per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, ed è costate in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Il Quinto Conto Energia prevede tariffe incentivanti articolate in base alla tipologia di impianto (impianto fotovoltaico, impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, impianto a concentrazione), alla categoria di impianto (impianti realizzati sugli edifici, altri impianti fotovoltaici), alla classe di potenza dell'impianto e al periodo di entrata in esercizio dell'impianto.

A differenza dei precedenti regimi di sostegno, nel Quinto Conto Energia la tariffa incentivante riconosciuta è strutturata in:

  • tariffa premio sull'energia consumata in sito, per i chilowattora della produzione netta dell'impianto consumati dalle utenze a cui l'impianto è asservito;
  • tariffa omnicomprensiva, per i chilowattora della produzione netta dell'impianto ceduti in rete. In particolare, alla produzione netta ceduta in rete degli impianti di potenza nominale fino a 1MW viene riconosciuta la tariffa omnicomprensiva, mentre alla produzione netta ceduta in rete di tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1MW viene riconosciuta la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva prevista e il prezzo zonale orario.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Con il termine "impianto fotovoltaico" si intende un impianto che produce energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi, ai fini dell'incentivazione, in due categorie:

  1. impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici;
  2. altri impianti fotovoltaici.

Un impianto fotovoltaico appartenente alla categoria di cui al precedente punto 1) è un impianto fotovoltaico i cui moduli fotovoltaici sono posizionati su un edificio secondo le modalità individuate nell'Allegato 2 al Decreto, mentre un impianto fotovoltaico appartenete alla categoria di cui al precedente punto 2) è un impianto fotovoltaico che non ricade nella categoria di cui al precedente punto 1).

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici i seguenti Soggetti responsabili:

  • persone fisiche;
  • persone giuridiche;
  • soggetti pubblici;
  • condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

Gli impianti fotovoltaici per poter accedere alle tariffe incentivati a loro previste dal Quinto Conto Energia devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • i componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal Decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A al Decreto;
  • i moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno 10 anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione;
  • moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:

- aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici al termine della loro vita utile;
- possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
- è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.

  • gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B al Decreto;

Inoltre, gli impianti devono ricadere, anche qualora si tratti di potenziamenti, in almeno una delle seguenti fattispecie:

  • impianti fotovoltaici realizzati su edifici, dotati di un Attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Allegato A al DM 26 giugno 2009), utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto Allegato A, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini del Decreto, non può essere utilizzata l’Autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato;
  • impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
  • impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare;
  • impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro il 11 luglio 2012.

Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici sono le seguenti:

Per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 1
Per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 2
Per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 3
Per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 4
Per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 5
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito possono essere incrementate dei seguenti premi, tra loro cumulabili:

  • per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE:

- 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

  • per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:

- 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

- 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Gli impianti i cui moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa incentivante pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici". Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, purché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l’accesso alla tariffa, a seguito dell'intervento le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente al 11 luglio 2012. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria "altri impianti fotovoltaici".

Gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200kW, i cui Soggetti responsabili sono enti locali ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia "impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici".

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Con il termine "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" si intende un impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al Decreto.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Quinto conto Energia per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative i seguenti Soggetti responsabili:

  • persone fisiche;
  • persone giuridiche;
  • soggetti pubblici;
  • condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per poter accedere alle tariffe incentivanti a loro previste dal Quinto Conto Energia devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
  • sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al Decreto;
  • i componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal Decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A al Decreto;
  • moduli devono essere prodotti da un produttore che:

- possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
- è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.

  • gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B al Decreto;
  • gli impianti verificano quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A al Decreto.

Al fine del riconoscimento delle tariffe incentivanti, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE.

Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative sono le seguenti:

Per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 6
Per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 7
Per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 8
Per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 9
Per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 10
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito possono essere incrementate dei seguenti premi, tra loro cumulabili:

  • per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE:

- 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

  • per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:

- 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE

Un "impianto fotovoltaico a concentrazione" è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici a concentrazione i seguenti Soggetti responsabili:

  • persone giuridiche;
  • soggetti pubblici.

Gli impianti fotovoltaici a concentrazione per accedere alle tariffe incentivanti a loro previste dal Quinto Conto Energia devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
  • sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1-A al Decreto e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;
  • il fattore di concentrazione è pari almeno a 10 soli; per gli impianti con fattore di concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe incentivanti sono ridotte del 10%; gli impianti con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per gli impianti a registro;
  • i componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal Decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A al Decreto;
  • moduli utilizzati devono essere coperti per almeno 10 anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione;
  • moduli devono essere prodotti da un produttore che:

- possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
- è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.

  • gli impianti verificano quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A al Decreto.

Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia per gli impianti a concentrazione solo le seguenti:

Per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 11
Per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 12
Per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 13
Per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 14
Per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione del Quinto Conto Energia
Tabella 15
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.

 

Degli impianti finora descritti, accedono direttamente alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia i seguenti impianti che rispettano i requisiti del Decreto:

  • impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai  pari impianti iscritti al registro.

Gli impianti invece che non ricadono nei precedenti punti per poter accedere alle tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia devono:

  • rispettare i requisiti stabiliti dal Decreto;
  • essere iscritti in appositi registri in posizione utile;
  • entrare in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria del registro in cui sono iscritti in posizione utile.

I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione non utile possono richiedere l'iscrizione ai registri successivi.

La tariffa spettante è, in ogni caso, quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Tuttavia, agli impianti iscritti a registro in posizione utile e che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo; per gli impianti iscritti al primo registro e che risultino entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del Quinto Conto Energia.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON INNOVAZIONE TECNOLOGIA

Un "impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica" è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli fotovoltaici e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Enea, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (11 luglio 2012) sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica nonché le tariffe incentivanti spettanti ai medesimi impianti ed i requisiti per l'accesso. Vale la pena ricordare che detto decreto è stato già previsto dal Dm 6 agosto 2012 (Terzo Conto Energia) e dal Decreto interministeriale 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia).

 

CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI E DEI MECCANISMI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:

  • a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento ( totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto) per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
  • c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  • d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
  • e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al Decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

Ovviamente, non possono accedere alle tariffe previste dal Quinto Conto Energia gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai precedenti regimi di sostegno in conto energia.

Infine, le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative ai seguenti benefici:

  • il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti;
  • il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ovvero la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.