Se aggiornati periodicamente, i gradi-giorno di riscaldamento possono essere un utile strumento per il risparmio energetico.
I gradi-giorno di riscaldamento GG sono definiti nel DPR n.412 del 26 agosto 1993 come la sommatoria, estesa a tutto il periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze positive tra la temperatura interna degli edifici riscaldati Tint e la temperatura media giornaliera esterna Test.
In base all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74 del 16 aprile 2013, nel periodo di climatizzazione invernale la temperatura interna degli edifici riscaldati Tint non deve superare:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
L’articolo 2, comma 1, del predetto DPR n.412, dispone che il territorio nazionale sia suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in base ai gradi-giorno di riscaldamento, indipendentemente dall'ubicazione geografica:
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno di riscaldamento non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno di riscaldamento maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno di riscaldamento maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno di riscaldamento maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno di riscaldamento maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno di riscaldamento maggiore di 3.000.
L’articolo 4, comma 2 del predetto DPR n.74, stabilisce che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sia consentito per ogni zona climatica con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, nonché stabilire riduzioni per la temperatura massima consentita all’interno degli edifici (Tint). Tuttavia, non possono modificare il valore dei gradi-giorno di riscaldamento per il proprio territorio essendo questa una prerogativa del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
In allegato al predetto DPR n.412 è presente una tabella in cui sono riportati per ciascun comune i seguenti dati:
- altitudine della casa comunale;
- gradi-giorno;
- zona climatica di appartenenza.
Da detta tabella si evince, ad esempio, che per il comune di Salerno i gradi-giorno di riscaldamento sono 994, per cui la zona climatica è la zona C e, di conseguenza, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo, salvo modifiche decise dal sindaco.
Non si può fare a meno di notare che Salerno, così come molti altri comuni d’Italia, non ha mai subito un aggiornamento del valore dei gradi-giorno di riscaldamento sin dalla pubblicazione del predetto DPR n.412 sulla Gazzetta Ufficiale il 14-10-1993.
Con l’ausilio dei dati sulla temperatura media dell’aria ottenuti dal progetto POWER del NASA Langley Research Center (LaRC), finanziato tramite il programma NASA Earth Science/Applied Science, sono stati calcolati i gradi-giorno di riscaldamento per Salerno dal 1981 fino al 2023. Poiché nel predetto DPR n.412 non è specificato come siano stati determinati i gradi-giorno di riscaldamento riportati in allegato, si è deciso di eseguire il calcolo utilizzando la metodologia EUROSTAT:
con Tint = 18°C e Test<=15°C in quanto, l'obiettivo di questa analisi è determinare il trend negli anni dei gradi-giorno di riscaldamento.
Nella seguente figura sono riportati i gradi-giorno di riscaldamento per il comune di Salerno per gli anni che vanno dal 1981 al 2023.
Figura 1. Serie storica dei gradi-giorno di riscaldamento per il comune di Salerno
Nella figura seguente sono riportati i predetti dati insieme alla curva che descrive la tendenza di fondo dei gradi-giorno di riscaldamento nel corso degli anni. Detta curva è stata determinata mediante una regressione polinomiale.
Figura 2. Serie storica dei gradi-giorno di riscaldamento per il comune di Salerno con la curva che ne descrive la tendenza di fondo.
Come si vede, i gradi-giorno di riscaldamento sono tendenzialmente in diminuzione, almeno per il comune di Salerno. Quasi certamente si tratta di una conseguenza del cambiamento climatico.
Per tutti quei comuni che presentano lo stesso trend, se si aggiornassero periodicamente i gradi-giorno di riscaldamento, si potrebbe ottenere, in presenza di un cambio di zona climatica, un risparmio sul consumo energetico per il riscaldamento negli edifici pressoché a costo zero per le casse dello Stato e degli enti pubblici, ovvero senza incentivare l’implementazione di alcuna soluzione tecnologica di efficienza energetica.
In alternativa, i sindaci potrebbero deliberare, sulla base di una analisi più approfondita della presente, una riduzione dei periodi annuali di esercizio e della durata giornaliera di funzionamento degli impianti termici. Anche questa, una soluzione pressoché a costo zero.
Come si vede è possibile realizzare risparmi energetici senza investire risorse ingenti.