Il presente regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), previsto dall'articolo 30, comma 11, della Legge 23 luglio 2009, n.99, è definito dalle disposizioni del Decreto 5 settembre 2011 del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2011.


AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regime di sostegno si applica:

  • a) alle unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti, a decorrere dal 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 20/07);
  • b) alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unità medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all'articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo 28/2011.

 

CONDIZIONI DI ACCESSO

Delle predette unità di cogenerazione possono accedere al presente regime di sostegno:

  • le unità di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2011 che rispondono ai criteri di CAR indicati nel Decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: Decreto interministeriale);
  • le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora rientrino nella definizione di CAR secondo i criteri indicati nel Decreto interministeriale ovvero rispondano alle condizioni e ai criteri indicati nella delibera AEEG 42/02;
  • nei limiti e alle condizioni indicati nell'articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo 28/2011, le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio.

 

INCENTIVO

Le unità di cogenerazione che accedono al presente regime di sostegno hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano le predette condizioni di accesso, al rilascio di certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell'anno solare in questione, se positivo, calcolato come segue:



dove:

  • RISP è il risparmio di energia primaria, espresso in MWh, realizzato dall'unità di cogenerazione nell'anno solare considerato;
  • ECHP è l'energia elettrica, espressa in MWh, prodotta in cogenerazione dalla unità di cogenerazione durante l'anno considerato;
  • HCHP è l'energia termica utile, espressa in MWh, prodotta in cogenerazione dalla unità di cogenerazione durante l'anno considerato;
  • ηE RIF è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione elettrica italiano, assunto pari a 0,46, corretto in funzione della tensione di allacciamento, della quantità di energia auto-consumata e della quantità di energia immessa in rete secondo le modalità di calcolo riportate nell'allegato 7 al Decreto interministeriale. La percentuale di energia elettrica auto-consumata da tenere in conto è quella riferita alla produzione totale in regime di CAR;
  • ηT RIF è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione termico italiano, assunto pari a 0,82 nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico e pari a 0,90 nel caso di produzione di vapore/acqua calda;
  • FCHP è l'energia, espressa in MWh, del combustibile che l'unità di cogenerazione ha consumato durante l'anno considerato per produrre in cogenerazione.


Le grandezze ECHP, HCHP, FCHP sono calcolate secondo le modalità indicate nel Decreto interministeriale, prendendo a riferimento il rapporto energia/calore Ceff quale indicato al paragrafo 7.2 dell'allegato 2 al Decreto.

Il numero di certificati bianchi riconosciuti  in ogni anno solare all'operatore la cui unità di cogenerazione soddisfa, per quell'anno, le predette condizioni di accesso è pari a:



dove:

  • (RISP x 0,086) è il risparmio, se positivo, espresso in TEP;
  • K è un coefficiente di armonizzazione, posta pari a:

- 1,4 per le quote di potenza fino ad 1 MWe;
- 1,3 per le quote di potenza superiore a 1 MWe e fino a 10 MWe;
- 1,2 per le quote di potenza superiore a 10 MWe e fino a 80 MWe;
- 1,1 per le quote di potenza superiore a 80 MWe e fino a 100 MWe;
- 1,0 per le quote di potenza superiori a 100 MWe e per i rifacimenti indipendentemente dalla potenza istallata.

I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche descritte in seguito, per un periodo di:

  1. 10 (dieci) anni solari, per le unità di cogenerazione di cui al precedente punto a) diverse da quelle comprese nel successivo punto 2), a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;
  2. 15 (quindici) anni solari, per le unità di cogenerazione di cui al precedente punto a) abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;
  3. 5 (cinque) anni solari, per le unità di cogenerazione di cui al precedente punto b), nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle unità di cui ai precedenti punti 1) e 2), a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto (20-09-2011).


Nel periodo di diritto al riconoscimento dei certificati bianchi sono inclusi gli anni in cui l'unità di cogenerazione non rispetta le predette condizioni di accesso, ferma restando la validità del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per la realizzazione e l'esercizio della medesima unità.

La decorrenza indicata nei precedenti punti 1), 2) e 3) può essere prorogata, su motivata richiesta del produttore, fino al terzo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione, pena la decadenza del diritto all'accesso al regime di sostegno.


CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi previsti dal presente regime di sostegno non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, eccetto con:

  • l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20% nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;
  • l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.


Resta ferma l'applicazione dei regimi previsti per:

  • i sistemi efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del Decreto legislativo 115/2008;
  • le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della Legge 99/2009;
  • lo scambio sul posto di cui alla delibera AEEG 74/08;
  • l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 79/1999;

nei limiti delle rispettive modalità applicative.

Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei Decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono accedere ai benefici del presente regime di sostegno previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti con le medesime unità di cogenerazione. In tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio ottenuto sono contabilizzati secondo i criteri stabiliti dal Decreto, effettuando il relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici.

Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, che hanno avuto accesso ai certificati verdi ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 20/2007, non possono accedere ai benefici del presente regime di sostegno.


PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI CAR E PER L'ACCESSO AL REGIME DI SOSTEGNO

Per l'accesso al presente regime di sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal medesimo GSE sul proprio portale web.
La domanda di riconoscimento è completa di:

  • copia della denuncia di officina elettrica;
  • verbale di verifica redatto dall'UTF e della comunicazione della data di entrata in esercizio.

Per gli impianti entrati in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010 e che non rientrano nella definizione di CAR secondo i criteri indicati nel Decreto interministeriale, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera AEEG 42/02, che rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi.

Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 31 dicembre 2010 gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente già inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente regime di sostegno ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria, convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato.

Le predette domande e le predette dichiarazioni confermative o documentazione integrativa sono inviate al GSE entro il 30 novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi.

Entro 120 giorni solari dalla ricezione della predetta documentazione, il GSE, verificato che la medesima documentazione sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di riconoscimento di CAR. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i valori degli indici energetici calcolati in conformità ai criteri stabiliti nel Decreto interministeriale ovvero ai criteri vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione. Per il primo anno di attuazione del presente regime di sostegno, il termine è fissato in 180 giorni.

La domanda è respinta per le unità di cogenerazione non dotate di strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie per il calcolo dell'incentivo economico. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire del presente regime di sostegno, è tenuto a dotare l'unità di cogenerazione della strumentazione necessaria entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto; l'eventuale riconoscimento dei benefici previsti dal presente regime di sostegno decorre dalla data di avvenuta dotazione.

In caso di non completezza o di non verosimiglianza della documentazione inviata, il GSE invita l'operatore a produrre, entro 60 giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano tale data, la richiesta di riconoscimento si intende respinta senza bisogno di alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a produrre documentazione integrativa sospende il predetto termine temporale di 120 giorni solari (180 per il primo anno). Tali termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione integrativa richiesta.

Se la richiesta di riconoscimento di CAR è accolta, il GSE rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato in base alla formula riportata in precedenza.

Gli operatori che intendono accedere al presente regime di sostegno con unità di cogenerazione che non sono ancora in esercizio inviano al GSE, in copia al Ministero dello sviluppo economico, la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'unità di cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la configurazione di impianto e la strumentazione di corredo permettano di individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unità di cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica è redatta secondo la modulistica resa disponibile dal GSE sul proprio portale web.

Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento della documentazione presentata, circa la sufficienza della documentazione stessa,  individuando eventuali carenze ed indicando le eventuali modifiche da apportare. Se l'operatore non intende apportare le modifiche indicate dal GSE, questi adotta, in fase di riconoscimento di CAR, ipotesi conservative a vantaggio dell'Amministrazione.

La documentazione tecnica ed amministrativa, completa delle eventuali modifiche indicate dal GSE ed accettate dall'operatore, costituisce il quadro di  riferimento per l'unità di cogenerazione e dispensa l'operatore dalla presentazione di ulteriore documentazione nella fase di riconoscimento di CAR, fatti salvi i dati  di esercizio consuntivi dell'anno precedente e l'obbligo di trasmissione al GSE e al Ministero dello sviluppo economico di variazioni che possano incidere in modo  significativo sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.

 

CERTIFICATI BIANCHI

I certificati bianchi riconosciuti sono ascrivibili alla II tipologia così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei Decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio. I suddetti certificati bianchi possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti obbligati stessi.
In alternativa, l'operatore può chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo vigente per gli stessi al momento dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante per tutta la durata del periodo di incentivazione.

L'autorizzazione alla emissione fattura è rilasciata dal GSE contestualmente al riconoscimento di CAR. L'importo della fattura è pari al prezzo complessivo di ritiro diminuito di una quota non superiore all'1% che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni solari continuativi dalla data di ricezione.

I certificati bianchi acquistati dal GSE non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati.


CONTROLLI

Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformità dei dati trasmessi alla reale situazione dell'unità di cogenerazione. Copia dell'esito delle ispezioni è inviata al medesimo Ministero e all'operatore.

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico previsto dal presente regime di sostegno per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.Nei casi in cui le difformità accertate derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico, l'operatore è tenuto ad intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi ogni forma di incentivazione è sospesa, senza possibilità di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche richieste.