Il Servizio di Scambio sul Posto (da adesso in poi: SSP), così come previsto dalla delibera AEEG n.28/06, consiste nella possibilità di compensare l'energia elettrica prelevata dalla rete in un certo momento per alimentare impianti di consumo con quella prodotta e immessa in rete in un momento differente da quello in cui avviene il prelievo (net-metering).
In pratica si utilizza il sistema elettrico nazionale quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta ma non contestualmente auto-consumata.
A partire dal 1° gennaio 2009 il SSP non è più regolato dalla delibera AEEG n.28/06 ma bensì dalla deliberazione ARG/elt 74/08, e successive modifiche e integrazioni, che ha introdotto sostanziali modifiche.
Il nuovo SSP è erogato al soggetto (da adesso in poi: utente dello scambio sul posto o USSP) che verifica le seguenti condizioni:
  • è un cliente finale (libero o in maggior tutela) o un soggetto mandatario del cliente finale;
  • è titolare o ha la disponibilità di :
  1. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007. Sono incluse le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale (nel caso in cui l'USSP sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applica il limite di 200 kW);
  2. impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW;
  • il punto di connessione alla rete, attraverso cui l'energia elettrica è immessa e prelevata, è unico (punto di scambio), ad eccezione del caso in cui gli impianti sono alimentati da fonti rinnovabili e:
  1. l'USSP è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
  2. l'USSP è il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Nei suddetti casi è consentita la presenza di più impianti di produzione purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW (tale limite non si applica nel caso in cui l'USSP sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero);
  • è controparte del contratto di acquisto dell'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
Il nuovo SSP prevede inoltre una convenzione, di durata annuale e tacitamente rinnovabile, tra l'USSP e il GSE, sulla base della quale il medesimo GSE prende in consegna l'intera quantità d'energia elettrica immessa in rete dall'USSP, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasporto e di dispacciamento con le imprese distributrici e Terna, assolvendo quindi tutti i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica in rete.
Questa convenzione non regola il prelievo di energia elettrica dalla rete, per cui l'USSP acquista regolarmente l'intera quantità di energia elettrica prelevata dalla rete per alimentare i propri impianti di consumo da qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto).
Sempre nell'ambito della convenzione, il GSE effettua le seguenti operazioni per ciascun USSP:
  • associa all'energia elettrica immessa in rete un valore economico (CEI), espresso in euro, dato dal prodotto dell'energia elettrica immessa in rete e il prezzo zonale orario: CEI=EI(kWh)*(prezzo zonale orario(€)). Per energia elettrica immessa in rete qui s'intende l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale secondo le modalità dell'articolo 76, comma 76.1, lettera a) della delibera ARG/elt n.107/09.
  • calcola la parte unitaria variabile (quota energia) dell'onere sostenuto dall'USSP per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento (CUS), espressa in c€/kWh, sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi previsti dal TIT e dalla deliberazione AEEG n.111/06 (il calcolo esclude la componente MCT e, solo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, include le componenti tariffarie A e UC).
  • calcola la parte energia (OE), espressa in euro, dell'onere sostenuto dall'USSP per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete EP (energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete aumentata di un fattore percentuale secondo le modalità dell'articolo 76, comma 76.1, lettera b) della delibera ARG/elt n.107/09): OE=OPR-T ; dove OPR: onere totale, espresso in euro, annualmente sostenuto dall'USSP per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete al lordo delle Accise e dell'IVA (se il cliente è dotato di partita IVA è al netto dell'IVA); T: oneri associati ai servizi di trasporto e dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché gli oneri generali di sistema e gli oneri corrispondenti all'applicazione della componente tariffaria MCT, che l'USSP deve sostenere annualmente per il prelievo di corrente dalla rete.
  • infine calcola il Contributo in Conto Scambio (CS), espresso in euro, pari alla somma del: min(CEI,OE); CUS*min(EI(anno);EP(anno));
CS=min(CEI,OE)+CUS*min(EI(anno);EP(anno)).

nei casi in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola per ciascun USSP il contributo in conto scambio (CS), espresso in euro, pari alla somma del:
  1. minor valore tra il termine CEI , riferito all'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine OE , riferito all'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
  2. la sommatoria dei prodotti tra il termine CUS e l'energia elettrica scambiata per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto.
Il CS viene riconosciuto dal GSE all'USSP e liquidato quando ha superato una soglia minima.
Il GSE, erogando all'USSP il contributo in conto scambio (CS):
  • rimborsa la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata (al netto degli oneri per l'accesso alla rete e degli oneri di sistema nel caso in cui l'USSP sia un cliente non dotato di partita IVA; al netto degli oneri per l'accesso alla rete e degli oneri di sistema e dell'IVA in tutti gli altri casi);
  • restituisce, per la quantità di energia scambiata min(EI(anno);EP(anno)), le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, al dispacciamento e, nel caso delle fonti rinnovabili, agli oneri generali (componenti A e UC).

Il termine  CUS*min(EI(anno);EP(anno)) rappresenta una forma di incentivazione in quanto costituisce la quota energia del costo sostenuto dall'USSP per il pagamento dei servizi di trasporto e dispacciamento relativi all'energia elettrica immessa e poi ri-prelevata; riconoscendo questo contributo è come se l'energia scambiata fosse stata auto-consumata istantaneamente senza utilizzare la rete (mentre nella realtà tale rete è stata utilizzata).
Questo costo non sostenuto dall'USSP rimane in capo a tutti gli utenti del sistema elettrico attraverso la componente tariffaria A3.
Il GSE calcola il CS:
a) di acconto, che viene erogato trimestralmente;
b) di conguaglio, che viene erogato annualmente;
Se il termine OE è inferiore al termine CEI, la differenza tra CEI ed OE:
  • nel caso in cui l'USSP abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito viene sommato dal GSE al termine CEI solo negli anni in cui il medesimo termine CEI sia inferiore al termine OE e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine OE ;
  • nel caso in cui l'USSP abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'USSP.
A differenza del vecchio SSP dove il credito (differenza positiva tra energia elettrica immessa e prelevata annualmente) aveva una durata di 3 (tre) anni, adesso il credito (differenza positiva tra CEI ed OE) non ha più una scadenza temporale.

A copertura dei costi amministrativi, il GSE richiede all'USSP un contributo annuo pari a:

  • 15 (quindici) €/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
  • 30 (trenta) €/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
  • 45 (quarantacinque) €/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;

a cui viene aggiunto un contributo pari a 4 (quattro) €/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, se il SSP viene applicato ad una pluralità di punti di prelievo e di immissione.

Quindi riassumendo, il nuovo SSP consiste nella possibilità di compensare dal punto di vista economico l'energia elettrica prelevata dalla rete per alimentare impianti di consumo con quella prodotta e immessa in rete, e nel percepire una forma di incentivo.
Con la delibera ARG/elt 74/08, l'AEEG ha voluto fare un passo in avanti nell'integrazione del SSP in un mercato elettrico liberalizzato, infatti la modalità net-metering, così come definita dalla delibera AEEG n.28/06, difficilmente si può integrare in un mercato liberalizzato, ecco allora che l'AEEG ha voluto sostituire il net-metering con una compensazione di natura economica.

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