Con la Delibera ARG/elt 103/11 del 29 luglio 2011 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ridefinito i prezzi minimi garantiti per gli impianti di produzione di energia elettrica fino a 1MW alimentati da fonti rinnovabili.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i prezzi minimi garantiti, per le diverse fonti e per i diversi scaglioni progressivi di energia elettrica immessa, sono pari a quelli riportati nella seguente tabella 1:



A decorrere dall’anno 2013, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non ricomprese nella precedente tabella 1, in via transitoria e fino alla definizione di appositi prezzi minimi garantiti, si continuano ad applicare i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011, riportati nella seguente tabella 2, aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.



Nel caso di impianti idroelettrici per i quali sono stati riconosciuti i prezzi minimi garantiti, il GSE, per ogni anno solare, riconosce a conguaglio, per i primi 2.000.000 di kWh ritirati annualmente nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, il massimo tra:

  • il prodotto tra i prezzi minimi garantiti indifferenziati per fonte vigenti fino al 2011 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
  • il prodotto tra il valore dei prezzi minimi garantiti di cui alla successiva tabella 3 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
  • il prodotto tra i prezzi zonali orari e la stessa quantità di energia elettrica di cui ai precedenti alinea.






fonte: Autorità per l'energia elettrica e il gas