In arrivo le tanto attese linee guida nazionali che, con più di tre anni di ritardo, dovrebbero definire i criteri generali, la metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni in attuazione ai dlgs 192 del 2005 e 311 del 2006 .
Il regolamento è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare: due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 4 e un decreto interministeriale (ex Attività produttive - Ambiente - Infrastrutture) in riferimento al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 192/2005.
Ricordo che i tre decreti attuativi dovranno definire:
  1. i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi previsti e tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
  2. i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
  3. i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Il regolamento è soprattutto diretto alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale queste prevarranno su quelle nazionali.
Ricordo,infine, che la legge 133/2008 all’art. 35 comma 2-bis ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di fatto, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di un intero immobile o singola unità immobiliare, al contratto di locazione e i rispettivi regimi sanzionatori.