In arrivo le tanto attese linee guida nazionali che, con più di tre anni di ritardo, dovrebbero definire i criteri generali, la metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni in attuazione ai dlgs 192 del 2005 e 311 del 2006 .
Il regolamento è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare: due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 4 e un decreto interministeriale (ex Attività produttive - Ambiente - Infrastrutture) in riferimento al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 192/2005.
Ricordo che i tre decreti attuativi dovranno definire:
Ricordo,infine, che la legge 133/2008 all’art. 35 comma 2-bis ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di fatto, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di un intero immobile o singola unità immobiliare, al contratto di locazione e i rispettivi regimi sanzionatori.
Il regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo su proposta del Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni in attuazione ai dlgs 192 del 2005 e 311 del 2006 .
Il regolamento è il primo dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare: due DPR in riferimento alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 4 e un decreto interministeriale (ex Attività produttive - Ambiente - Infrastrutture) in riferimento al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 192/2005.
Ricordo che i tre decreti attuativi dovranno definire:
- i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi previsti e tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Ricordo,infine, che la legge 133/2008 all’art. 35 comma 2-bis ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di fatto, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di un intero immobile o singola unità immobiliare, al contratto di locazione e i rispettivi regimi sanzionatori.