L’ENEA, con nota del 25 novembre 2010, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha espresso parere favorevole in merito all’ammissibilità dei sistemi termodinamici ai benefici fiscali (detrazione fiscale del 55%) di cui alla legge n. 296 del 2006.
Più precisamente, l’ENEA ha affermato che:

  • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006;
  • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006 per i soli usi termici.


L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 07/02/2011, ha confermato, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ENEA, che l'installazione di sistemi termodinamici può essere ricondotta tra gli interventi per il risparmio energetico agevolati ai sensi della legge n. 296 del 2006, limitatamente alla produzione di energia termica.
Ne consegue che le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici finalizzati alla produzione di acqua calda possono essere oggetto della detrazione fiscale del 55%, mentre quelle sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto della detrazione fiscale del 55% per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica.

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fonte: Agenzia delle Entrate