È possibile fruire della detrazione del 55% relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, anche qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici, fermo restando l'esistenza di un impianto termico rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.
Questi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n.215/E del 12 agosto 2009.
Riprendendo i chiarimenti già forniti nella Circolare n.36/E del 31 maggio 2007, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'immobile oggetto dell'intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente.
Essendo questa la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori, la nozione di "edificio esistente" è stata chiarita dalla Risoluzione n.215/E.
Infatti, fermo restando che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), l'edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell'ICI, ove dovuta.
L'applicazione del beneficio non viene meno anche se l'edificio sia classificato nella categoria F2 come "unità collabente" (cioè in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come "edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito".
Per ciascun intervento oggetto dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, altresì che, al fine di poter fruire della detrazione d'imposta, gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente.
Per verificare se l'edificio è dotato o meno di un impianto termico, l'Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell'Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.
In conclusione, la detrazione del 55% dalle imposte sui redditi viene riconosciuta anche nel caso in cui il fabbricato, oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica, è classificato come unità collabente a seguito di un evento sismico, fermo restando la presenza, all'interno del fabbricato oggetto dell'intervento, di un sistema di riscaldamento, avente la qualifica di "impianto termico".
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