Per poter beneficiare della detrazione del 55% relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, non è più necessario, da parte del contribuente, acquisire l'attestato di qualificazione energetica.
Questo quanto disposto dall’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.136 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 ed entrata in vigore il 15 agosto.
Tenuto conto delle suddette novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione:

  • asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (art. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.

In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l’ENEA ritiene che “coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it".
Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, è consentito l’invio tramite raccomandata semplice.